Art. 9 (Accordo di cooperazione)
Parti Contraenti al presente Accordo notificheranno il Depositario attraverso le vie diplomatiche che il presente Accordo e' stato approvato in conformita' con le loro rispettive legislazioni nazionali. Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale la terza Parte Contraente ha notificato il Depositario che l'Accordo e' stato approvato secondo la sua legislazione nazionale. Il presente Accordo entra in vigore solo tra le Parti Contraenti che hanno fornito la suddetta notifica al Depositario.
Testo vigente dal 18 marzo 1995
