altro Stato, membro dell'Iniziativa Centrale Europea - mirante ad una migliore cooperazione regionale tra i Governi enumerati nel Preambolo al presente Accordo - puo' aderire al presente Accordo informando per iscritto il Depositario del suo intento di aderire, con riserva del consenso di tutte le Parti Contraenti. L'adesione entrera' in vigore secondo le procedure stabilite all'Articolo 9 relative alle Parti Contraenti. Il Depositario trasmettera' una copia certificata del documento di adesione al Governo di ciascuno Stato firmatario come pure ai Governi degli Stati che hanno successivamente aderito al presente Accordo.

Testo vigente dal 18 marzo 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-03-08;74~accordo-dicooperazione-art11 · fonte su Normattiva