Una volta entrato in vigore il presente Accordo per tutti gli Stati firmatari, ogni Stato Membro dell'Unione Europea puo' richiedere l'adesione al Depositario del presente Accordo. Le Parti valuteranno tale richiesta. L'adesione sara' soggetta all'approvazione unanime delle Parti. L'adesione di ogni altro Stato europeo potra' essere presa in considerazione dalle Parti. Verra' rivolto un invito solo se esse pervengono a decisione unanime. 2. Per una Parte aderente, il presente Accordo entrera' in vigore il trentesimo giorno a partire dalla data di ricezione del Depositario dell'atto di adesione. Il Depositario trasmettera' una copia certificata del presente Accordo al Governo della Parte richiedente. Il Depositario informera' le Parti della data di ricezione di ogni atto di adesione e della data di entrata in vigore del presente Accordo per ogni Parte aderente.

Testo vigente dal 26 giugno 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-06-17;148~accordo-quadro-art56 · fonte su Normattiva