Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente autorizza, quando possibile, conformemente alla legislazione nazionale dell'Amministrazione doganale adita, i propri agenti a deporre, in qualita' di testimoni od esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad infrazioni doganali perseguite nel territorio dell'altra Parte Contraente e a produrre oggetti e informazioni, o copie autenticate delle stesse, necessari per i procedimenti. La richiesta di comparizione precisa, in particolare, in quale tipo di procedimento ed in che qualita' l'agente dovra' deporre. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti entro i quali i propri agenti dovranno mantenere la loro deposizione, sulla base dei principi e nell'ambito del presente Accordo.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-03-20;74~accordo-art11 · fonte su Normattiva