1. Su richiesta di una Amministrazione doganale, in relazione ad una infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita puo' autorizzare propri funzionari, quando possibile, e nella misura in cui la propria legislazione lo consenta, a deporre davanti alle competenti autorita' dell'Amministrazione doganale richiedente quali esperti o testimoni su fatti da essi accertati nell'espletamento delle loro mansioni e ad esibire elementi di prova. La richiesta di comparizione deve chiaramente indicare davanti a quale autorita' giudiziaria o amministrativa il funzionario deve comparire nonche' per quale causa ed a quale titolo sara' ascoltato. 2. L'Amministrazione doganale che accetta la richiesta determina in dettaglio, se necessario, nell'autorizzazione emessa, i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211~accordo-di-mutua-assistenza-amministrativa-art15 · fonte su Normattiva