Art. 15 (Accordo di mutua assistenza amministrativa)
1. Su richiesta di una Amministrazione doganale, in relazione ad una infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita puo' autorizzare propri funzionari, quando possibile, e nella misura in cui la propria legislazione lo consenta, a deporre davanti alle competenti autorita' dell'Amministrazione doganale richiedente quali esperti o testimoni su fatti da essi accertati nell'espletamento delle loro mansioni e ad esibire elementi di prova. La richiesta di comparizione deve chiaramente indicare davanti a quale autorita' giudiziaria o amministrativa il funzionario deve comparire nonche' per quale causa ed a quale titolo sara' ascoltato. 2. L'Amministrazione doganale che accetta la richiesta determina in dettaglio, se necessario, nell'autorizzazione emessa, i limiti entro i quali i propri funzionari possono deporre.
Testo vigente dal 22 novembre 2016
