[1]misto

[2]1. Le Parti istituiscono un comitato misto composto da rappresentanti delle Parti con un grado sufficientemente alto e incaricato di:

  • a)garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo;
  • b)stabilire priorita' in relazione agli obiettivi del presente accordo;
  • c)formulare raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente accordo;
  • d)risolvere, se del caso, qualsiasi differenza o divergenza derivante dall'interpretazione, dall'attuazione o dall'applicazione del presente accordo, a norma dell'articolo 53;
  • e)esaminare tutte le informazioni presentate da una Parte concernenti il mancato adempimento di obblighi a norma del presente accordo e tenere consultazioni con l'altra Parte per trovare una soluzione amichevole e accettabile per entrambe le Parti a norma dell'articolo 53;
  • f)controllare l'applicazione degli accordi specifici di cui all'articolo 52, paragrafo 2. 2. Il comitato misto si riunisce, di norma, almeno ogni due anni, a turno in Malaysia e a Bruxelles, a una data stabilita di comune accordo. Le Parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto e' presieduto a turno da ciascuna delle Parti. Le Parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto. 3. Il comitato misto puo' istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. A ogni riunione del comitato misto, i gruppi di lavoro presentano relazioni dettagliate sulle loro attivita'. 4. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art50 · fonte su Normattiva