[1]radio

[2]1. Le parti convengono di proseguire la cooperazione e il mutuo sostegno nelle questioni relative allo spettro radio nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni («UIT»), tenendo conto del «Memorandum of Understanding on the Management of ITU filings of the Galileo radionavigation satellite service system», del 5 novembre 2004. 2. Le parti si scambiano informazioni sulle domande di frequenza e tutelano le frequenze assegnate a Galileo, allo scopo di assicurare la disponibilita' dei servizi di Galileo a beneficio degli utenti di tutto il mondo, e in particolare della Svizzera e dell'Unione europea. 3. Al fine di proteggere le frequenze dello spettro di radionavigazione da interruzioni e interferenze, le parti individuano le fonti delle interferenze e cercano delle soluzioni reciprocamente accettabili per combatterle. 4. Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata come deroga alle disposizioni vigenti dell'UIT, tra le quali i regolamenti sulle radiocomunicazioni dell'UIT.

Testo vigente dal 26 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-29;74~accordo-di-cooperazione-art5 · fonte su Normattiva