[1]' di cooperazione

[2]1. I settori coinvolti dalle attivita' di cooperazione nel campo della navigazione e della temporizzazione satellitari sono: spettro radio, ricerca e formazione scientifiche, appalti, cooperazione industriale, diritti di proprieta' intellettuale, controllo delle esportazioni, sviluppo del commercio e del mercato, norme, certificazione e misure di regolamentazione, sicurezza, scambio di informazioni classificate, scambi di personale e accesso ai servizi. Le parti possono modificare tale elenco di settori conformemente all'articolo 25. 2. Il presente accordo non pregiudica l'autonomia istituzionale dell'Unione europea per quanto concerne la regolamentazione dei programmi europei GNSS, ne' la struttura istituita dall'Unione europea per le operazioni connesse ai programmi europei GNSS. Il presente accordo non pregiudica nemmeno le misure di regolamentazione che danno attuazione ad impegni di non proliferazione e di controllo delle esportazioni e a controlli di trasferimenti immateriali di tecnologia, ne' pregiudica misure nazionali di sicurezza. 3. Su riserva delle loro misure di regolamentazione applicabili, le parti promuovono, nella massima misura possibile, le attivita' di cooperazione a norma del presente accordo, allo scopo di offrire opportunita' simili di partecipazione a tali attivita' nei settori elencati al paragrafo 1.

Testo vigente dal 26 maggio 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-04-29;74~accordo-di-cooperazione-art4 · fonte su Normattiva