[1]e formazione scientifiche

[2]1. Le parti promuovono le attivita' di ricerca e formazione comuni nel campo del GNSS europeo attraverso programmi di ricerca dell'Unione europea e della Svizzera e altri programmi di ricerca pertinenti delle parti. Le attivita' comuni di ricerca contribuiscono alla programmazione dei futuri sviluppi del GNSS europeo. 2. Le parti definiscono un meccanismo adeguato inteso ad assicurare effettivi contatti e partecipazione ai programmi di ricerca pertinenti.

Testo vigente dal 26 maggio 2021

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