Le autorita' dello Stato di cui il minore e' cittadino possono, d'accordo con quelle dello Stato in cui egli ha la sua abituale residenza o possiede dei beni, affidare a queste ultime l'applicazione delle misure adottate. La stessa facolta' e' data alle autorita' dello Stato di residenza abituale del minore nei confronti delle autorita' dello Stato in cui il minore possiede dei beni.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;742~art6 · fonte su Normattiva