Nonostante le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, terzo capoverso, della presente Convenzione, le autorita' dello Stato di residenza abituale di un minore possono adottare misure di protezione fintantoche' il minore e' minacciato da un pericolo serio alla sua persona o ai suoi beni. Le autorita' degli altri Stati contraenti non sono tenute a riconoscere tali misure.
Testo vigente dal 12 novembre 1980
