Le misure adottate dalle autorita' competenti ai sensi dei precedenti articoli della presente Convenzione sono riconosciute in tutti gli Stati contraenti. Se tuttavia dette misure implicano atti di esecuzione in uno Stato diverso da quello in cui esse sono state adottate, il loro riconoscimento e la loro esecuzione sono regolati sia dal diritto interno dello Stato in cui e' richiesta l'esecuzione, sia dalle convenzioni internazionali.
Testo vigente dal 12 novembre 1980
