In tutti i casi di urgenza, le autorita' di ogni Stato contraente sul territorio del quale si trovano o il minore o dei beni a questo appartenenti, adottano le necessarie misure di protezione. Le misure adottate in applicazione del precedente capoverso cesseranno, salvi i loro effetti definitivi, non appena le autorita' competenti ai sensi della presente Convenzione avranno adottato le misure imposte dalla situazione.
Testo vigente dal 12 novembre 1980
