Ai disegni o modelli industriali che formino oggetto di deposito internazionale ai sensi degli atti internazionali di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di disegni o modelli ornamentali in quanto compatibili con le disposizioni dell'accordo di cui all'articolo 1.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744~approvazione-art3 · fonte su Normattiva