1. a) Ogni deposito presso l'Ufficio internazionale ha, in ciascuno degli Stati contraenti indicati dal depositante nella sua domanda, effetti identici a quelli che avrebbe avuto se fossero adempiute dal depositante tutte le formalita' previste dalla legge nazionale per ottenere la protezione e se tutti gli atti amministrativi, previsti a tal fine, fossero stati compiuti dall'Amministrazione di tale Stato.

  • b)Con riserva delle disposizioni dell'articolo 11, la protezione dei disegni o modelli, oggetto di un deposito registrato nell'Ufficio internazionale, e' regolata, in ciascuno degli Stati contraenti, dalle disposizioni nazionali, applicate in detti Stati ai disegni o modelli la cui protezione e' rivendicata per mezzo di un deposito nazionale e per i quali tutte le formalita' sono state adempiute e tutti gli atti amministrativi sono stati compiuti. 2. Il deposito internazionale non produce effetti nello Stato d'origine se la legislazione di tale Stato cosi' stabilisce.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744~art7 · fonte su Normattiva