1. Il deposito internazionale richiede una domanda, una o piu' fotografie - o qualsiasi altra rappresentazione grafica - del disegno o modello e il pagamento delle tasse previste dal Regolamento. 2. La domanda contiene:

  • 1)la lista degli Stati contraenti nei quali il depositante domanda che il deposito internazionale produca i suoi effetti;
  • 2)l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti ai quali il disegno o modello e' destinato a essere incorporato;
  • 3)se il depositante desidera rivendicare la priorita' citata all'articolo 9, l'indicazione della data e del numero del deposito che da' origine al diritto di priorita';
  • 4)tutte le altre informazioni previste dal Regolamento. 3. a) La domanda puo' inoltre contenere:
  • 1)una breve descrizione degli elementi caratteristici del disegno o modello;
  • 2)una dichiarazione che indica il nome del vero creatore del disegno o modello;
  • 3)una richiesta di aggiornamento della pubblicazione prevista dall'articolo 6, comma 4;
  • b)Inoltre possono essere uniti alla domanda esemplari o bozzetti dell'oggetto al quale e' incorporato il disegno o modello. 4. Un deposito multiplo puo' comprendere piu' disegni o modelli destinati a essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale di disegni o modelli, prevista dall'articolo 21, comma 2, numero 4.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744~art5 · fonte su Normattiva