Cinque anni dopo la data in cui ha cessato di esistere la possibilita' di rinnovo o dopo la data in cui il deposito e' stato ritirato o cancellato, l'Ufficio internazionale e' autorizzato a disporre degli esemplari e bozzetti di cui al comma 3, lettera b) dell'articolo 5 dell'Accordo nonche' a distruggere le documentazioni, a meno che la persona che figura nel Registro internazionale dei disegni o modelli quale ultimo titolare del deposito non abbia chiesto che questi le vengano rispediti a sue spese.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744~regolamento-art11 · fonte su Normattiva