1. L'Ufficio internazionale tiene il Registro internazionale dei disegni o modelli e procede alla registrazione dei depositi internazionali. 2. Il deposito internazionale e' considerato come effettuato alla data alla quale l'Ufficio internazionale ha ricevuto la domanda nella debita forma, le tasse da pagarsi con la domanda e la o le fotografie - o tutte le altre rappresentazioni grafiche - del disegno o modello oppure, se esse non sono state ricevute contemporaneamente, alla data alla quale l'ultima di queste formalita' e' stata adempiuta. La registrazione porta la stessa data. 3. a) Per ciascun deposito internazionale l'Ufficio internazionale pubblica in un bollettino periodico:

  • 1)le riproduzioni in bianco e nero o, a richiesta del depositante, le riproduzioni a colori, le fotografie, o tutte le altre rappresentazioni grafiche depositate;
  • 2)la data del deposito internazionale;
  • 3)le informazioni previste dal Regolamento.
  • b)L'Ufficio internazionale deve inviare, nel piu' breve termine, il bollettino periodico alle Amministrazioni nazionali. 4. a) La pubblicazione prevista dal comma 3, lettera a) e', a domanda del depositante, aggiornata per il periodo richiesto dallo stesso. Questo periodo non puo' superare il termine di 12 mesi decorrente dalla data del deposito internazionale. Tuttavia, se una priorita' e rivendicata, il termine iniziale di questo periodo e' la data della priorita'.
  • b)Durante il periodo previsto dalla lettera a) suddetta il depositante puo', in qualsiasi momento, domandare la pubblicazione immediata o ritirare il suo deposito. Il ritiro del deposito puo' essere limitato a uno o piu' Stati contraenti e, in caso di deposito multiplo, a una parte dei disegni o modelli compresi in detto deposito.
  • c)Se il depositante non paga nei termini prescritti le tasse esigibili prima della scadenza del periodo previsto alla lettera a) di cui sopra, l'Ufficio internazionale procede alla cancellazione del deposito e non esegue la pubblicazione prevista dal comma 3, lettera a).
  • d)Fino alla scadenza del periodo previsto dalla lettera a) di cui sopra, l'Ufficio internazionale mantiene segreta la registrazione, accompagnata da una richiesta di pubblicazione rinviata, e il pubblico non puo' prendere conoscenza di alcun documento od oggetto relativo al detto deposito. Queste disposizioni si applicano senza limite di durata, purche' il depositante abbia ritirato il suo deposito prima della scadenza di detto periodo. 5. A eccezione dei casi previsti dal comma 4, il pubblico puo' prendere conoscenza del Registro come pure di tutti i documenti e oggetti depositati nell'Ufficio internazionale.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;744~art6 · fonte su Normattiva