Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni:
- 1)convenzione sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile e commerciale, adottata a L'Aja il 18 marzo 1970;
- 2)convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973;
- 3)convenzione concernente il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni relative alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973;
- 4)convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973.
Testo vigente dal 12 novembre 1980
