[1]- Cooperazione internazionale

[2]Le Parti cooperano con efficacia per le questioni relative alle procedure civili nei casi di corruzione, in particolare per quanto concerne la notifica degli atti, l'ottenimento di prove all'estero, la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere e le spese processuali, in conformita' alle disposizioni degli strumenti internazionali pertinenti relativi alla cooperazione internazionale in materia civile e commerciale di cui sono Parti, nonche' a quelle del loro diritto interno.

Testo vigente dal 27 luglio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-06-28;112~convenzione-art13 · fonte su Normattiva