Art. 16 — Entrata in vigore
[1]Il presente Accordo entrera' in vigore quando le Parti contraenti avranno proceduto allo scambio delle note diplomatiche notificanti la ratifica dell'Accordo secondo le formalita' richieste dalle proprie leggi.
[2]In fede di che i sottoscritti, nominati e debitamente autorizzati a cio' dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
[3]Fatto a Roma, il 24 gennaio 1980, in duplice esemplare, in lingua inglese.
[4]Per il Governo della Per il Governo del Repubblica italiana Granducato di Lussemburgo Attilio RUFFINI Gaston THORN
Testo vigente dal 14 ottobre 1982
