Art. 17 — Entrata in vigore
Il presente Accordo entrera' in vigore trenta (30) giorni a partire dallo scambio di note diplomatiche che confermano l'avvenuto adempimento delle procedure costituzionali delle Parti contraenti per l'entrata in vigore del presente Accordo. In fede di cio' i sottoscritti, designati e debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in duplice esemplare ad Helsinki, nella lingua inglese il 16 novembre 1981. (Seguono le firme)
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
