[1]per evitare le doppie imposizioni

[2]Le doppie imposizioni saranno eliminate nel modo seguente:

[3]1. Nel Lussemburgo:

  • a)Se un residente del Lussemburgo possiede redditi od elementi di patrimonio che, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Italia, il Lussemburgo, fatte salve le disposizioni contenute nella lettera b), esenta da imposte tali redditi o tali elementi di patrimonio, ma puo', ai fini del calcolo dell'ammontare d'imposta sui redditi o sul patrimonio residui di detto residente, applicare la stessa aliquota che si renderebbe applicabile qualora i redditi od elementi di patrimonio in questione non fossero stati esentati.
  • b)Se un residente del Lussemburgo possiede redditi che, conformemente alle disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, sono imponibili in Italia, il Lussemburgo accorda una deduzione di ammontare pari all'imposta pagata in Italia dall'imposta prelevata sui redditi di detto residente. Tuttavia, l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota dell'imposta calcolata prima della deduzione, attribuibile ai redditi provenienti dall'Italia. 2. In Italia: Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nel Lussemburgo, l'Italia nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo' includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta sul reddito pagata nel Lussemburgo, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna deduzione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario del reddito ai sensi della legislazione italiana.

Testo vigente dal 14 ottobre 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-14;747~art24 · fonte su Normattiva