[1]La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare successivo al quinto anno solare che segue la data di entrata in vigore della Convenzione. In questo caso, la Convenzione si applichera' per l'ultima volta:

  • a)alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al piu' tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;
  • b)alle altre imposte dei periodi d'imposta che si chiudono al piu' tardi il 31 dicembre dello stesso anno.

[2]In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

[3]FATTA a Lussemburgo il 3 giugno 1981 in duplice esemplare in lingua italiana e francese, i due testi facenti egualmente fede.

[4]Per la Repubblica italiana Per il Granducato di Lussemburgo VALFRE' FLESCH

Testo vigente dal 14 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;747~art31 · fonte su Normattiva