[1]in vigore

[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile a Roma. 2. La presente Convenzione entrera' in vigore a decorrere dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

  • a)alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1 gennaio dell'anno 1978;
  • b)alle altre imposte dei periodi d'imposta che si chiudono a decorrere dal 10 gennaio 1978. 3. Le domande di rimborso previste dalla presente Convenzione, con riferimento alle imposte dovute dai residenti di uno degli Stati contraenti per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1978 e la data di entrata in vigore della presente Convenzione, possono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Testo vigente dal 14 ottobre 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-14;747~art30 · fonte su Normattiva