Ratifica ed esecuzione degli atti
Art. 13 (All. 1C - Accordo)
ed eccezioni I Membri possono imporre limitazioni o eccezioni ai diritti esclusivi soltanto in taluni casi speciali che non siano in conflitto con un normale fruttamento dell'opera e non comportino un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare.
Testo vigente dal 10 gennaio 1995
