Ratifica ed esecuzione degli atti

Art. 30 (All. 1C - Accordo)

[1]ai diritti conferiti I Membri possono prevedere limitate eccezioni ai diritti esclusivi conferiti da un brevetto, purche' tali eccezioni non siano indebitamente in contrasto con un normale sfruttamento del brevetto e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.

[2]--------------- 6 Questo diritto, come tutti gli altri diritti conferiti ai sensi del presente Accordo in relazione all'uso, alla vendita, all'importazione o ad altre forme di distribuzione di prodotti, e' soggetto alle disposizioni dell'articolo 6.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1c-accordo-art30 · fonte su Normattiva