Ratifica ed esecuzione degli atti

Art. 25 (All. 1C - Accordo)

per la protezione 1. I Membri assicurano la protezione dei disegni industriali creati indipendentemente, che siano nuovi o originali. Essi possono stabilire che i disegni non sono nuovi o originali se non differiscono in modo significativo da disegni noti o da combinazioni di disegni noti. I Membri possono inoltre disporre che la protezione non copra i disegni dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale. 2. Ciascun Membro fa in modo che i requisiti per la protezione dei disegni tessili, in particolare a livello di costi, esame o pubblicazione, non compromettano in modo ingiustificato la possibilita' di chiedere e ottenere tale protezione. I Membri hanno la facolta' di adempiere a questo obbligo mediante la normativa in materia di disegno industriale o di diritto d'autore.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1c-accordo-art25 · fonte su Normattiva