[1]Requisiti per la protezione

[2]1. Le parti assicurano la protezione dei disegni e modelli creati indipendentemente, che siano nuovi(38) o originali. 2. Un disegno o modello si considera nuovo quando differisce in misura significativa da disegni o modelli noti o da combinazioni di disegni o modelli noti. 3. La protezione e' fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari diritti esclusivi secondo quanto disposto dal presente articolo. Ciascuna parte puo' prevedere che disegni e modelli non registrati divulgati al pubblico conferiscano diritti esclusivi, ma soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copia del disegno o modello protetto.

[3]---------- (38) Se previsto dalla legislazione di una parte, puo' inoltre essere richiesto che tali disegni o modelli presentino un carattere individuale.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art252 · fonte su Normattiva