Ratifica ed esecuzione degli atti

Art. 29 (All. 1C - Accordo)

relative ai richiedenti 1. I Membri possono disporre che il richiedente di un brevetto descriva l'invenzione in un modo sufficientemente chiaro e completo perche' una persona esperta del ramo possa attuarla e possono altresi' prescrivere che il richiedente indichi il miglior modo di attuare l'invenzione noto all'inventore alla data di presentazione o, qualora si rivendichi la priorita', alla data di priorita' della domanda. 2. I Membri possono disporre che il richiedente di un brevetto fornisca informazioni circa le corrispondenti domande da lui presentate all'estero e i corrispondenti brevetti conseguiti all'estero.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1c-accordo-art29 · fonte su Normattiva