Ratifica ed esecuzione degli atti
Art. 28 (All. 1C - Accordo)
conferiti 1. Il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:
- a)se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, utilizzare, mettere in commercio, vendere o importare 6 a tali fini il prodotto in questione;
- b)se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di usare il procedimento, nonche' di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini almeno il prodotto direttamente ottenuto con il processo in questione. 2. Il titolare ha inoltre il diritto di cedere o di trasmettere agli eredi, il brevetto e di concedere licenze.
Testo vigente dal 10 gennaio 1995
