Ratifica ed esecuzione degli atti

Art. 28 (All. 1C - Accordo)

conferiti 1. Il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

  • a)se oggetto del brevetto e' un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, utilizzare, mettere in commercio, vendere o importare 6 a tali fini il prodotto in questione;
  • b)se oggetto del brevetto e' un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di usare il procedimento, nonche' di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini almeno il prodotto direttamente ottenuto con il processo in questione. 2. Il titolare ha inoltre il diritto di cedere o di trasmettere agli eredi, il brevetto e di concedere licenze.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1c-accordo-art28 · fonte su Normattiva