Ratifica ed esecuzione degli atti

Art. 69 (All. 1C - Accordo)

internazionale I Membri che convengono di cooperare tra loro per eliminare il commercio internazionale delle merci costituenti violazioni di diritti di proprieta' intellettuale. A tal fine, essi istituiscono e notificano punti di contatto nelle loro amministrazioni e sono disposti a scambiarsi informazioni sul commercio di tali merci. In particolare, promuovono lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorita' doganali riguardo allo scambio di merci contraffatte e usurpative.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1c-accordo-art69 · fonte su Normattiva