in materia di proprieta' intellettuale 1. Le Parti decidono di cooperare in materia di proprieta' intellettuale onde promuovere gli investimenti, il trasferimento di tecnologie, gli scambi commerciali e tutte le attivita' economiche connesse, nonche' prevenire le distorsioni. 2. Compatibilmente con le rispettive legislazioni, normative e politiche e in conformita' con gli impegni assunti a norma dell'accordo TRIPS, le Parti garantiscono una tutela adeguata ed effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, che convengono di rafforzare all'occorrenza. 3. Ai fini del paragrafo precedente, la proprieta' intellettuale comprende, fra l'altro, i diritti d'autore e i diritti connessi, i marchi di fabbrica o commerciali, le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine, i disegni e i modelli industriali, i brevetti e le topografie dei circuiti integrati.
Testo vigente dal 29 novembre 1997
