Ratifica ed esecuzione degli atti

Art. 44 (All. 1C - Accordo)

1. Le autorita' giudiziarie hanno la facolta' di ordinare ad una parte di desistere dalla violazione di un diritto, tra l'altro per impedire l'introduzione nei circuiti commerciali di loro competenza di merci importate che implichino la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale, subito dopo lo sdoganamento di dette merci. I Membri non sono tenuti a concedere tale facolta' per un oggetto protetto acquistato o ordinato da una persona prima di sapere o di avere motivi validi per sapere commerciare in tale oggetto avrebbe comportato la violazione di un diritto di proprieta' intellettuale. 2. In deroga alle altre disposizioni della presente parte e fatta salva l'osservanza delle disposizioni della parte II specificatamente relative all'uso da parte della pubblica amministrazione, o di terzi da essa autorizzati, senza il consenso del titolare, i Membri possono limitare i rimedi possibili contro tale uso al pagamento di un compenso conformemente all'articolo 31, lettera h). In altri casi, si applicano i rimedi previsti nella presente parte o, qualora essi siano incompatibili con la legislazione di un Membro, si possono ottenere sentenze dichiarative e un adeguato risarcimento.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1c-accordo-art44 · fonte su Normattiva