Art. 7 (Allegato 1C - Accordo)
La protezione e il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale dovrebbero contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica nonche' al trasferimento e alla diffusione di tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonche' l'equilibrio tra diritti e obblighi.
Testo vigente dal 10 gennaio 1995
