[1]di proprieta' intellettuale
[2]1. Le Parti ribadiscono la grande importanza attribuita alla tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, e ciascuna Parte si impegna ad adottare misure atte a garantire una tutela e un'applicazione adeguate, equilibrate ed effettive dei diritti di proprieta' intellettuale, in particolare per quanto riguarda le violazioni di tali diritti, conformemente alle norme internazionali che le Parti si sono impegnate a rispettare. La protezione e il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale dovrebbero contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica nonche' al trasferimento e alla diffusione della tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonche' l'equilibrio tra diritti e obblighi. 2. Le Parti possono scambiarsi informazioni e condividere esperienze su temi quali:
- a)la prassi, promozione, diffusione, razionalizzazione, gestione, armonizzazione e protezione dei diritti di proprieta' intellettuale;
- b)l'applicazione, l'utilizzazione e la commercializzazione efficaci dei diritti di proprieta' intellettuale;
- c)la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, comprese le misure frontaliere. 3. Le Parti collaborano nei settori della proprieta' intellettuale di reciproco interesse per la protezione, l'uso e la commercializzazione efficaci della proprieta' intellettuale sulla base delle rispettive esperienze e favoriscono la diffusione delle conoscenze in questo campo.
Testo vigente dal 6 maggio 2026
