[1]di proprieta' intellettuale

[2]1. Le Parti ribadiscono la grande importanza attribuita alla tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, comprese le indicazioni geografiche, e ciascuna Parte si impegna ad adottare misure atte a garantire una tutela e un'applicazione adeguate, equilibrate ed effettive dei diritti di proprieta' intellettuale, in particolare per quanto riguarda le violazioni di tali diritti, conformemente alle norme internazionali che le Parti si sono impegnate a rispettare. La protezione e il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale dovrebbero contribuire alla promozione dell'innovazione tecnologica nonche' al trasferimento e alla diffusione della tecnologia, a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori di conoscenze tecnologiche e in modo da favorire il benessere sociale ed economico, nonche' l'equilibrio tra diritti e obblighi. 2. Le Parti possono scambiarsi informazioni e condividere esperienze su temi quali:

  • a)la prassi, promozione, diffusione, razionalizzazione, gestione, armonizzazione e protezione dei diritti di proprieta' intellettuale;
  • b)l'applicazione, l'utilizzazione e la commercializzazione efficaci dei diritti di proprieta' intellettuale;
  • c)la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, comprese le misure frontaliere. 3. Le Parti collaborano nei settori della proprieta' intellettuale di reciproco interesse per la protezione, l'uso e la commercializzazione efficaci della proprieta' intellettuale sulla base delle rispettive esperienze e favoriscono la diffusione delle conoscenze in questo campo.

Testo vigente dal 6 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art17 · fonte su Normattiva