per i reclami multipli 1. Quando piu' di un Membro chiede la costituzione di un panel in relazione alla stessa questione, si puo' costituire un unico panel per esaminare questi reclami tenendo conto dei diritti di tutti i Membri interessati. Ogniqualvolta possibile, si dovrebbe istituire un singolo panel per esaminare tali reclami. 2. Il singolo panel organizza la sua analisi e presenta le sue constatazioni al DSB in modo tale da non ledere in alcun modo i diritti di cui avrebbero goduto le Parti della controversia se i reclami fossero stati esaminati da panel distinti. Se una delle Parti della controversia lo richiede, il panel presenta relazioni distinte sulla controversia in questione. Le comunicazioni scritte di ciascuna delle Parti che hanno sporto reclamo sono messe a disposizione delle altre Parti che hanno sporto reclamo, e ciascuna delle Parti che hanno sporto reclamo ha diritto ad essere presente quando una delle Parti espone la propria posizione al panel. 3. Se si costituisce piu' di un panel per esaminare i reclami relativi alla stessa questione, per quanto possibile fanno parte di ciascuno dei diversi panel le stesse persone e si armonizzano i calendari di lavoro dei panel di tali controversie.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~allegato-2-art9 · fonte su Normattiva