Articolo IX Prassi commerciali 1. I Membri riconoscono che determinate prassi commerciali adottate da prestatori di servizi, diverse da quelle contemplate dall'articolo VIII, possono frenare la concorrenza e di conseguenza limitare il commercio dei servizi. 2. Su richiesta di qualsivoglia altro Membro, ciascun Membro procede a consultazioni nell'intento di sopprimere eventuali prassi di cui al paragrafo 1. Il Membro interessato considera a fondo e con comprensione tale richiesta e collabora fornendo informazioni non confidenziali di dominio pubblico pertinenti alla materia in questione. Il Membro interessato fornisce inoltre ulteriori informazioni disponibili al Membro richiedente, ferme restando le sue leggi nazionali e la conclusione di un accordo soddisfacente in merito alla tutela di informazioni riservate da parte del Membro richiedente.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1b-accordo-artix · fonte su Normattiva