[1]Articolo XV Sovvenzioni 1. I Membri riconoscono che, in particolari circostanze, le sovvenzioni possono provocare distorsioni negli scambi di servizi e avviano negoziati nell'intento di formulare una normativa multilaterale finalizzata ad evitare tali effetti di distorsione del commercio 7. I negoziati affrontano inoltre il tema dell'adeguatezza delle misure compensative. Nell'abito dei negoziati si tiene conto del ruolo delle sovvenzioni in relazione ai programmi di crescita dei paesi in via di sviluppo, nonche' delle esigenze di flessiblita' dei Membri, in particolare di quelli che sono paesi in via di sviluppo, in quest'area. In vista di negoziati, i Membri si scambiano informazioni concernenti tutte le sovvenzioni relative agli scambi di servizi concesse a soggetti nazionali operanti nella fornitura di servizi. 2. Un Membro che ritenga di essere danneggiato da una sovvenzione concessa ad un altro Membro, puo' chiedere di procedere a consultazioni con tale Membro sull'argomento. La richiesta sara' esaminata con comprensione.

[2]---------------- 7 Un programma di lavoro futuro stabilira' le modalita' e i tempi di svolgimento dei negoziati su tale normativa multilaterale.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1b-accordo-artxv · fonte su Normattiva