Articolo X Misure di salvaguardia in situazioni di emergenza 1. Sulla questione delle misure di salvaguardia in situazioni di emergenza, basate sul principio della non discriminazione, si tengono negoziati multilaterali, le cui conclusioni entreranno in vigore al piu' tardi tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC. 2. Nel periodo precedente l'entrata in vigore delle conclusioni dei negoziati di cui al paragrafo 1 ciascun Membro puo', in deroga alle disposizioni dell'articolo XXI, paragrafo 1, notificare al Consiglio per gli scambi di servizi la sua intenzione di modificare o revocare un impegno specifico dopo un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso; fermo restando che il Membro e' tenuto ad esporre al Consiglio le proprie ragioni in merito al fatto che la modifica o la revoca non puo' attendere la scadenza del periodo di tre anni previsto all'articolo XXI, paragrafo 1. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 cessano di essere applicabili tre anni dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo OMC.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1b-accordo-artx · fonte su Normattiva