Articolo XI Pagamenti e trasferimenti 1. Tranne che nelle circostanze previste all'articolo XII, i Membri si astengono dall'imporre restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti relative agli impegni specifici assunti. 2. Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo influisce sui diritti e sugli obblighi dei membri del Fondo monetario internazionale ai sensi degli accordi statutari del Fondo, ivi compreso il ricorso a provvedimenti valutari in conformita' degli accordi statutari, purche' i Membri si astengano dall'imporre restrizioni e transazioni in capitale contrariamente ai rispettivi impegni specifici concernenti tali transazioni, salvo per quanto disposto dall'articolo XII o su richiesta del Fondo.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1b-accordo-artxi · fonte su Normattiva