Articolo XIII Appalti pubblici 1. Gli articoli II, XVI e XVII non si applicano a leggi, regolamenti o prescrizioni che disciplinano gli appalti pubblici di servizi che siano acquistati per scopi governativi e non ai fini di una rivendita o di una fornitura di servizi a titolo commerciale. 2. A norma del presente Accordo si terranno negoziati multilaterali sugli appalti pubblici di servizi entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo OMC.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1b-accordo-artxiii · fonte su Normattiva