[1]Articolo XIV Eccezioni generali Fermo restando l'obbligo di non applicare i provvedimenti in maniera da causare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra paesi dove vigono condizioni analoghe, ovvero restrizioni dissimulate agli scambi di servizi, nulla di quanto contenuto nel presente Accordo e' inteso ad impedire l'adozione o l'applicazione da parte di Membri di misure:
- a)necessarie a salvaguardare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico 5;
- b)necessarie ai fini della tutela della vita o della salute delle persone, del mondo animale o vegetale;
- c)necessarie per garantire l'osservanza di leggi e regolamenti che non siano incompatibili con le disposizioni del presente articolo, ivi compresi quelli relativi:
- i)alla prevenzione di pratiche ingannevoli o fraudolente o al trattamento degli effetti di un'adempienza rispetto a contratti di servizi;
- ii)alla tutela della vita privata di persone fisiche in relazione all'elaborazione e alla diffusione di dati personali nonche' alla protezione della riservatezza di registri e documenti contabili di persone fisiche;
- iii)alla sicurezza;
- d)incompatibili con l'articolo XVII, purche' il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace 6 di imposte dirette per quanto concerne i servizi o i prestatori di servizi di altri Membri;
- e)incompatibili con l'articolo II, purche' il trattamento differenziato risulti da un accordo contro la doppia imposizione o da disposizioni contro la doppia imposizione contenute in altri accordi o convenzioni internazionali dai quali il Membro sia vincolato.
[2]----------------- 5 L'eccezione in materia di ordine pubblico puo' essere invocata esclusivamente ove uno degli interessati fondamentali della societa' sia esposto ad un rischio reale e sufficientemente grave. 6 Le misure finalizzate a garantire l'equa o efficace imposizione o riscossione delle imposte dirette comprendono i provvedimenti adottati da un Membro a norma del suo regime fiscale, che
- i)si applicano a prestatori di servizi non residenti, alla luce del fatto che l'imposta dovuta da soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili provenienti dal territorio del Membro o ubicati nello stesso; o
- ii)si applicano a soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte nel territorio del Membro; o
- iii)si applicano a soggetti non residenti o residenti, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese misure per garantire l'osservanza degli obblighi o
- iv)si applicano agli utilizzatori di servizi forniti nel territorio di un altro Membro o provenienti dallo stesso, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte su tali consumatori in relazione a fonti ubicate nel territorio del membro; o
- v)operano una distinzione tra prestatori di servizi soggetti a imposizioni a livello mondiale e altri prestatori di servizi, alla luce della differenza della natura della base imponibile; o
- vi)determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, deduzioni o crediti di soggetti residenti o filiali o tra soggetti collegati o filiali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile del Membro. I termini o i concetti di natura fiscale contenuti nell'articolo XIV, paragrafo d) e nella presente nota sono determinati in base a definizioni e concetti fiscali, o a definizioni e concetti equivalenti o
Testo vigente dal 10 gennaio 1995
