[1]: La presente Convenzione e stipulata per una durata illimitata; ognuna delle Parti contraenti potra', in qualsiasi momento, denunciarla. Tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della sua notifica da parte dell'altra Parte contraente. La presente Convenzione entrera' in vigore nel momento in cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente notificato il compimento delle loro rispettive procedure. Fatto a Roma il 17 ottobre 1985 in doppio esemplare in lingua francese. Le traduzioni in lingua araba e italiana saranno scambiate tramite le vie diplomatiche.

[2]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA TUNISINA

Testo vigente dal 4 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;75~convenzione-art13 · fonte su Normattiva