1. La presente Convenzione sara' ratificata ed entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della data dello scambio degli strumenti di ratifica. 2. La presente Convenzione e' stipulata per una durata indeterminata. Essa potra' essere denunciata in qualsiasi momento a ciascuno degli Stati contraenti e la denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo a quello della sua notifica all'altro Stato.
Testo vigente dal 22 gennaio 1990
