Art. 13 (Convenzione)
1. La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limiti di durata. 2. Ogni Stato parte alla presente Convenzione avra' tuttavia facolta' di denunciarla in ogni tempo dopo lo scadere di un termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti. La denuncia sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero e avra' effetto il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui tale notifica e' stata ricevuta. La Convenzione rimarra' in vigore tra gli altri Stati.
Testo vigente dal 19 agosto 1993
