[1]riguardanti la segretezza delle informazioni
[2]Informazioni e documenti scambiati ai sensi del presente Accordo di cooperazione saranno protetti in conformita' delle leggi nazionali della Parte Contraente che li ha originati. Ciascuna delle Parti Contraenti assegnera' a tutti i dati, documenti e materiali ricevuti ai sensi del presente Accordo una classifica di segretezza non inferiore a quella assegnata dalla Parte Contraente Originatrice. Saranno prese tutte le misure necessarie di sicurezza, per tutto il periodo stabilito dalla Parte Contraente Originatrice. Con i termini informazioni, documenti e/o materiali classificati, si intende qualsiasi supporto contenente informazioni classificate e qualsiasi comunicazione, fatta in qualsiasi momento e in qualsiasi modo, che fornisca tali informazioni. Per lo scambio di informazioni, documenti e materiali classificati, le Parti Contraenti si attengono alle seguenti classifiche di sicurezza:
[3]Per la Repubblica Italiana in lingua inglese
[4]Per la Repubblica di Croazia
[5]SEGRETISSIMO
[6]TOP SECRET
[7]DRZAVNA TAJNA
[8]SEGRETO
[9]SECRET
[10]VRLO TAJNO
[11]RISERVATISSIMO
[12]CONFIDENTIAL
[13]TAJNO
[14]RISERVATO
[15]RESTRICTED
[16]POVJERLJVO
[17]Le Parti Contraenti dovranno assicurare che tutti i documenti, tecnologie e materiali scambiati ai sensi del presente Accordo saranno usati solo per gli scopi specificamente stabiliti dalla Parte Contraente Originatrice, nei limiti del presente Accordo. La trasmissione a Paesi terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali/equipaggiamenti per la difesa, sia classificati che non classificati, acquisiti a seguito del presente Accordo di cooperazione, sara' effettuata previa autorizzazione scritta della Parte Contraente Originatrice. Qualora le informazioni classificate fossero scambiate, nell'ambito del presente Accordo, al di fuori delle competenze dei rispettivi Ministeri della Difesa, gli Organi responsabili dei due Paesi stipuleranno accordi separati. Nel corso delle trattative pertinenti, saranno applicate le misure di sicurezza indicate nel presente Accordo.
Testo vigente dal 18 aprile 2003
