[1]delle controversie

[2]Eventuali controversie sorte fra le Parti Contraenti nell'attuazione della cooperazione ai sensi del presente Accordo saranno risolte, in linea di massima, tramite negoziati bilaterali fra le stesse Parti Contraenti.

Testo vigente dal 18 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-03-20;75~accordo-art8 · fonte su Normattiva