[1]CONSIDERATE
[2]1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati Contraenti o loro suddivisioni politiche o amministrative o enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito. comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare: (a) per quanto concerne la Croazia:
[3]1 - l'imposta sul reddito (porez na dohodak); 2 - l'imposta sugli utili (porez na dobit); 3 - l'imposta locale sul reddito (lokalni porez na dohodak)
[4]ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta croata")
[5](b) per quanto concerne l'Italia:
[6]1 - l'imposta sul reddito delle persone fisiche 2 - l'imposta sul reddito delle persone giuridiche 3 - l'imposta regionale sulle attivita' produttive ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").
[7]4. Il presente Accordo si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Testo vigente dal 23 giugno 2009
