[1]Imposte considerate
[2]1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno Stato contraente, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
- a)per quanto concerne il Cile, le imposte prelevate ai sensi della Legge sull'imposta sul reddito, «Ley sobre Impuesto a la Renta» (qui di seguito indicate quali «imposta cilena»); e
- b)per quanto concerne l'Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle societa'; (iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali «imposta italiana»). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che saranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta, o in sostituzione, delle imposte attuali. Le autorita' competenti degli Stati contraenti, alla fine di ogni anno, si comunicheranno le modifiche sostanziali alle rispettive legislazioni fiscali.
Testo vigente dal 23 novembre 2016
